Conciliare, innovare, competere.Lo smart working
Per smart working s’intende il ben più noto lavoro agile, ovvero una forma alternativa di esecuzione della prestazione lavorativa subordinata, priva di vincoli orari e spaziali e, caratterizzata da un’ampia flessibilità. La caratteristica principale è l’utilizzo da parte del lavoratore di strumenti tecnologici (pc, tablet, smatphone) messi a disposizione dal datore, che gli consentono
di lavorare da remoto.
Per l’adozione dello smart working è necessario l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione:
- l’accordo (scritto) stipulato tra datore e lavoratore, deve essere inviato telematicamente all’apposita piattaforma messa a disposizione
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’accordo deve contenere al suo interno le seguenti previsioni:
- la durata del rapporto, che può essere a tempo inderminato o a tempo determinato, deve essere inserita nel contratto;
- la disciplina dell’esecuzione della prestazione di lavoro al di fuori dei locali aziendali;
- indicazione degli strumenti tecnologici utilizzati dal lavoratore;
- il preavviso di recesso, il quale può essere richiesto da entrambi le parti, con 30 giorni di preavviso per gli accordi a tempo indeterminato e/o in presenza di una giusta causa.
- nell’accordo devono essere dichiarate le modalità di controllo e le sanzioni disciplinari alle quali il lavoratore inadempiente o negligente può andare incontro.
Limiti e doveri del datore
È bene ricordare che lo smart working consta essere un rapporto di lavoro con una flessibilità difficilmente eguagliabile, tuttavia non per questo meritevole di un trattamento diverso rispetto a quello applicato ad un ordinario rapporto di lavoro subordinato. Infatti, in capo al datore di lavoro sorge il dovere di applicare lo stesso trattamento normativo e retributivo dei colleghi. Ciò significa che sebbene si tratti di un rapporto di lavoro con orario flessibile devono comunque essere rispettate le norme in tema di orario di lavoro e, sebbene lo smart worker non sia presente fisicamente nei locali aziendali, il lavoratore ha il diritto di vedersi riconosciuta un’adeguata tutela di salute e sicurezza, materia su cui l’Inail non transige.
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Jane Elisabeth Cassoli, Giuslavorista e Consulente del Lavoro