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Transizione 5.0, le Regole attuative

da | 11 Gen, 25 | News |

Con la Circolare del 16 agosto del MIMIT e del GSE è noto tutto ciò che si deve sapere per accedere al credito di imposta transizione 5.0. La piattaforma per le domande è attiva dal 7 agosto.

Introduzione
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è stato avviato ufficialmente con la pubblicazione del decreto attuativo sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2024. Dal 7 agosto 2024, le imprese possono utilizzare la piattaforma informatica del GSE per prenotare il credito e confermare gli ordini accettati dai venditori. Questo incentivo è destinato alle imprese che, tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, realizzano investimenti in strutture produttive in Italia per progetti di innovazione che riducono i consumi energetici di almeno il 3% a livello aziendale o del 5% per il processo produttivo specifico.

Il decreto, finanziato con 6,3 miliardi di euro del PNRR, specifica che sono ammessi anche investimenti in beni strumentali per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale nelle tecnologie digitali ed energetiche. Le modalità di accesso al credito prevedono comunicazioni preventive e di conferma tramite il GSE. Il decreto del 24 luglio 2024 stabilisce i criteri di concessione del credito e le attività escluse, i beni agevolabili, i metodi di calcolo del risparmio energetico, i tempi di utilizzo e la procedura di accesso.

Le modifiche introdotte con il DL n. 39/2024 includono una specificazione delle date degli investimenti ammissibili, un cambio nella frequenza delle comunicazioni tra GSE e Ministero da quotidiana a mensile, e la necessità di comprovare il pagamento di un acconto del 20% per l’accesso.al credito. I progetti ammissibili devono essere avviati a partire dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. La data di avvio corrisponde al momento in cui si verifica il primo impegno giuridicamente vincolante per ordinare i beni oggetto dell’investimento, o qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso.

La data di completamento, invece, varia in base alla tipologia dell’investimento: per i beni materiali e immateriali, coincide con la data di effettuazione degli investimenti; per i beni destinati all’autoproduzione di energia, con la data di fine lavori; mentre, per le attività di formazione, coincide con la data del sostenimento dell’esame finale. Il credito d’imposta previsto ammonta a 1.039,5 milioni di euro per il 2024, 3.118,5 milioni di euro per il 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate tramite il sistema telematico disponibile sul sito del GSE.

Progetti ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, che prevedono investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, secondo gli allegati A e B della legge 232/2016. Tali progetti devono garantire una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% o una riduzione dei consumi dei processi interessati dall’investimento di almeno il 5%.

Sono inoltre agevolabili:
• Investimenti in beni materiali nuovi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo (escluso le biomasse) e impianti di stoccaggio dell’energia prodotta, secondo l’articolo 7.
• Spese per la formazione del personale finalizzata all’acquisizione o consolidamento delle competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica, in conformità all’articolo 8.

Come si calcola la riduzione dei consumi energetici
Il decreto interministeriale del 24 luglio 2024 stabilisce le modalità per il calcolo della riduzione dei consumi energetici, confrontando i consumi stimati conseguibili tramite investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 con i consumi registrati nell’esercizio precedente all’avvio del progetto. Questo confronto deve essere effettuato normalizzando i volumi produttivi e le condizioni esterne che influenzano le prestazioni energetiche.

Per le imprese attive che hanno variato significativamente i loro prodotti o servizi da almeno sei mesi prima dell’inizio del progetto e che non dispongono di dati per la misurazione diretta, la riduzione dei consumi energetici viene calcolata rispetto ai consumi medi registrati durante il periodo di attività, riproporzionati su base annuale. Le nuove imprese, prive di un riferimento storico di consumi, devono utilizzare uno scenario controfattuale.

Questo prevede l’individuazione di almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato dell’UE e dello Spazio Economico Europeo negli ultimi cinque anni. La media dei consumi energetici di questi beni rappresenta lo scenario di riferimento per calcolare il risparmio energetico ottenuto con l’investimento reale. In sintesi, il decreto stabilisce che il calcolo della riduzione dei consumi energetici deve essere basato su dati concreti o stime affidabili, utilizzando scenari di riferimento per garantire l’accuratezza della valutazione.

A quanto ammonta il credito d’imposta
La misura del credito d’imposta per progetti di innovazione varia in base alla riduzione dei consumi energetici ottenuta:

Riduzione minima del 3% (o 5% per i processi):
• 35% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• 15% del costo per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
• 5% del costo per investimenti tra 10 e 50 milioni di euro.

Riduzione superiore al 6% (o 10% per i processi):
• 40% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• 20% del costo per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
• 10% del costo per investimenti tra 10 e 50 milioni di euro.

Riduzione superiore al 10% (o 15% per i processi):
• 45% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• 25% del costo per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
• 15% del costo per investimenti tra 10 e 50 milioni di euro.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni nazionali, a condizione che non superi il costo totale sostenuto. Tuttavia, non è cumulabile con il credito d’imposta per beni strumentali 4.0 o per investimenti nelle ZES del Mezzogiorno e nella ZLS. Sono previsti benefici aggiuntivi fino a 10.000 euro per spese di certificazione sostenute dalle PMI e fino a 5.000 euro per spese di certificazione per i soggetti non obbligati alla revisione legale dei conti. Il credito d’imposta non influisce sulla formazione del reddito imponibile o della base IRAP e viene riconosciuto solo al completamento del progetto di innovazione.

La procedura di accesso
Per accedere al credito d’imposta, le imprese devono seguire una procedura specifica:

1.Comunicazione preventiva: L’impresa deve inviare una comunicazione telematica contenente:
• Informazioni sul beneficiario e sul progetto di innovazione (inclusi data di inizio e completamento);
• Dettagli sugli investimenti agevolabili e l’importo del credito d’imposta potenziale;
• Impegno a rispettare gli obblighi normativi previsti.
Questa comunicazione deve essere corredata dalla certificazione ex ante rilasciata da un valutatore indipendente.

2.Conferma degli ordini: Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, l’impresa deve inviare al GSE i dettagli delle fatture e degli ordini accettati con un acconto minimo del 20% del costo di acquisizione dei beni agevolabili.

3. Comunicazione di completamento: Al termine del progetto, entro il 28 febbraio 2026, l’impresa deve trasmettere una comunicazione finale con:
• Informazioni sul progetto completato e l’ammontare degli investimenti effettuati;
• Attestazione del rispetto degli obblighi previsti;
• Certificazioni ex post e attestati di perizia.
Entro 10 giorni dalla ricezione, il GSE verifica i dati e comunica l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può eccedere l’importo prenotato.

4. Modalità di utilizzo del credito d’imposta:
• Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, a partire da 10 giorni dopo la comunicazione del GSE.
• Può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2025; l’eventuale residuo può essere utilizzato in cinque quote annuali.

5. Esenzioni e caratteristiche:
• Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile né alla base imponibile IRAP.
• Non è soggetto a limiti di utilizzo o compensabilità previsti da altre norme e non può essere ceduto o trasferito.

A chi spetta il credito di imposta
Il credito d’imposta “Transizione 5.0” è accessibile a tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente da forma giuridica, settore economico, dimensione e regime di determinazione del reddito.

Sono escluse dal beneficio le imprese:
• In stato di liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali;
• Destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o del codice antimafa (D.Lgs. n. 159/2011);
• Non conformi alle normative sulla sicurezza sul lavoro o inadempienti rispetto agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.

Il decreto attuativo esclude dal beneficio i progetti di innovazione destinati a:
• Attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
• Attività nel sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) con emissioni di gas a effetto serra superiori ai parametri di riferimento;
• Attività connesse a discariche di rifiuti, inceneritori e impianti di trattamento meccanico-biologico;
• Attività che generano sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, il cui smaltimento potrebbe causare danni ambientali a lungo termine, come previsto dal regolamento (UE) n. 1357/2014.

Il principio di “Do No Signifcant Harm” (DNSH) è stato attenuato, ma restano escluse le attività che arrecano un danno significativo all’ambiente, salvo eccezioni previste dal decreto interministeriale del 24 luglio 2024.

Investimenti trainanti e trainati
Gli investimenti ammissibili al credito d’imposta “Transizione 5.0” si distinguono in investimenti principali o trainanti e investimenti aggiuntivi o trainati. Gli investimenti “trainanti” devono garantire una riduzione complessiva dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia di almeno il 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi specifici interessati dall’investimento di almeno il 5%.

Investimenti “trainanti” agevolabili:
Secondo il decreto interministeriale del 24 luglio 2024, gli investimenti “trainanti” agevolabili comprendono:
Beni materiali nuovi: Strumentali all’esercizio d’impresa, indicati nell’allegato A della legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016), che siano interconnessi al sistema di gestione della produzione aziendale o alla rete di fornitura e che rispettino i requisiti previsti.
Beni immateriali nuovi: Strumentali all’esercizio d’impresa, indicati nell’allegato B della legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016), compresi i software per la gestione d’impresa acquistati nell’ambito del progetto di innovazione. Questi beni devono supportare sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti, che consentono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o migliorare l’efficienza energetica tramite la raccolta ed elaborazione di dati, anche provenienti da sensoristica IoT (“Energy Dashboarding”).

Gli investimenti aggiuntivi o trainati agevolabili nell’ambito del progetto di innovazione includono:

Investimenti in beni materiali nuovi:
– Strumentali all’esercizio d’impresa, destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, esclusi quelli da biomasse, compresi impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Gli investimenti devono essere localizzati sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva o su particelle diverse, purché connessi alla rete elettrica tramite punti di prelievo (POD) esistenti.
– Il costo delle spese è limitato, ma gli impianti con moduli fotovoltaici UE ad alta efficienza possono ottenere un credito d’imposta superiore (120% per moduli con efficienza di almeno 23,5% e 140% per moduli bifacciali ad eterogiunzione con efficienza di almeno 24%).
– I beni devono entrare in esercizio entro un anno dal completamento del progetto.

Attività di formazione:
– Finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica.
– Spese ammissibili fino al 10% degli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 e in beni materiali per l’autoproduzione di energia, con un massimo di 300.000 euro.
– I percorsi devono durare almeno 12 ore, possono essere a distanza e prevedere un esame fnale.
– La formazione deve essere erogata da soggetti esterni accreditati, come università, enti di ricerca, competence center, e hub di innovazione digitale.

www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0

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